(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
           Regione Basilicata n. 46 del 21 novembre 2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                            IL PRESIDENTE 
                       DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 117,  primo  comma,
della Costituzione, nell'ambito delle finalita' e dei diritti di  cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge  quadro  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persona  handicappate)  e
successive modifiche, in  ottemperanza  alle  tutele  e  ai  principi
previsti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilita',
adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il  13  dicembre
2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, ai  sensi
della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal
Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992, in armonia con le  risoluzioni
del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, n. C187 e 7 dicembre 1988,
n. C379, promuove il riconoscimento, la diffusione, l'acquisizione  e
l'uso della lingua italiana dei segni, di seguito denominata LIS. 
  2. La promozione  del  riconoscimento  della  LIS  da  parte  della
Regione, in armonia con i principi della liberta' di scelta e di  non
discriminazione, e' finalizzata all'attuazione del diritto  di  tutte
le persone sorde alla comunicazione e all'accesso alle  informazioni,
alle attivita' culturali, ai servizi della pubblica  amministrazione,
per gli aspetti di propria competenza, e, in relazione agli  enti  da
essa dipendenti. 
  3.  La  Regione  promuove   l'eliminazione   di   ogni   forma   di
discriminazione, sulla base della disabilita', ossia,  come  indicato
nell'articolo 2 della convenzione ONU sul diritto delle  persone  con
disabilita', qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla
base della disabilita' che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare
o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di
eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle  liberta'
fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile
o in qualsiasi altro campo. La discriminazione comprende  il  rifiuto
di un accomodamento ragionevole.